Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di garantire maggiore certezza normativa nel settore della disciplina delle attività di vigilanza privata e di sicurezza complementare. Un settore che dà lavoro a vario titolo a oltre 30.000 addetti, la maggior parte dei quali ha lo status di guardia particolare giurata. Si tratta infatti di una normativa fondata - quasi unicamente - su disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Norme che, sebbene siano sopravvissute all'emanazione della Carta costituzionale, sono ormai divenute quasi del tutto anacronistiche e inadeguate alla realtà dell'attività disciplinata, interessata oggi da una notevole e costante evoluzione, sotto il profilo tecnico, organizzativo e procedurale. L'esigenza di sicurezza così diffusa e sentita dalla collettività rende, infatti, spesso necessario il ricorso a personale privato, come tale distinto dalle Forze dell'ordine, che possa garantire l'incolumità e la protezione di persone o di beni, ovvero possa realizzare attività investigative di diversa natura, e in particolare le attività di investigazione difensiva recentemente introdotte nel codice di procedura penale, quali ipotesi di specifiche facoltà concesse al difensore per determinare quella effettiva parità di posizione tra accusa e difesa che costituisce il principio cardine del due process of law e in generale della caratteristica accusatoria del processo penale attuale.
      La peculiarità di tali attività, delle forme e delle modalità con le quali esse si estrinsecano, rendono pertanto necessaria

 

Pag. 2

una dettagliata disciplina conforme alla realtà attuale, che detti in via legislativa i princìpi e le norme fondamentali, rimettendo a fonti subordinate - in particolare ai decreti del Ministro competente, nella specie il Ministro dell'interno - la disciplina di dettaglio e di esecuzione, conformemente ai princìpi normativi stabiliti dalla legge.
      Accade già oggi che si ricerchino, nelle maglie di una legislazione inadeguata, soluzioni concertate e avanzate per dare alle imprese la possibilità di operare in condizioni di trasparenza, di lealtà, di rispetto dei confini con le funzioni assegnate in via esclusiva allo Stato e di garanzia dei lavoratori. Più volte, infatti, queste condizioni sono passate in secondo ordine rispetto ad altre priorità - ad esempio, il contenimento dei costi - e queste, più o meno circoscrivibili, hanno comunque messo in ombra il concorso alla sicurezza dei cittadini che da queste attività può derivare. Non possiamo dimenticare che in nome di queste attività molti lavoratori hanno perso la vita, prestando diligentemente il loro servizio e rimanendo vittime di azioni criminali! È tempo di intervenire con una discussione nuova che coinvolga il legislatore e promuova una riforma specifica, tenendo conto che altri Stati d'Europa (in particolare, ma non solo, la Francia, il Belgio, la Spagna, la Germania e il Portogallo) già hanno introdotto specifiche discipline in materia. Tenendo conto di tali normative e delle esigenze sociali e politiche che ne sono alla base, la presente proposta di legge intende operare un'organica riforma del settore in questione, alla luce dei princìpi costituzionali e comunitari che regolano le attività in esame. Va infatti fatto notare che l'Unione europea, attraverso la Commissione, su questo specifico tema avviò già dal 3 aprile 2002 - a firma dell'allora membro della Commissione europea Fritz Bolkestein - una procedura d'infrazione degli articoli 43 e 49 del Trattato istitutivo della Comunità europea. Le note contenute in tale procedura sono state prese in considerazione in maniera tale da evitare conflitti normativi con fonti comunitarie. Un'altra fondamentale ragione per cui riformare la normativa è lo sviluppo tecnologico dei congegni anti-intrusione, di video-sorveglianza e di allarme che solo pochi anni fa non erano stati creati e l'uso dei quali necessita di personale qualificato.
      Nel perseguire i suddetti scopi, con la presente proposta di legge sono state introdotte alcune rilevanti novità:

          a) è stata estesa la portata della licenza per la vigilanza privata, facendovi rientrare alcune tipologie di servizi ma stabilendo che essa non attribuisce il titolo per limitare la libertà personale;

          b) è concessa anche ai cittadini comunitari, conformemente ai princìpi costitutivi del diritto comunitario - primario e derivato - nonché alle statuizioni della Corte di giustizia delle Comunità europee in merito al principio di libertà di stabilimento e prestazione dei servizi, la possibilità di espletare le attività di cui alla lettera a) alle medesime condizioni previste per i cittadini italiani, abolendo l'obbligo di giuramento alla Repubblica italiana;

          c) sono resi più stringenti i requisiti per ottenere e per conservare l'atto autorizzativo all'esercizio dell'attività di vigilanza affinché siano garantiti maggiormente i fruitori e, contemporaneamente, sia efficacemente garantito il diritto costituzionale alla proprietà e alla tutela soggettiva da atti di violenza;

          d) è negata la possibilità di successione mortis causa nell'autorizzazione per l'esercizio dell'impresa di vigilanza privata, ma è ammessa una sua proroga non superiore, a sei mesi, entro cui il successore deve presentare istanza per una nuova licenza;

          e) s'introduce la previsione della necessaria frequenza, da parte di agenti e di investigatori giurati, di corsi di formazione e di aggiornamento, al fine di garantire la crescente professionalità di tale personale, con il duplice e sinergico risultato della maggiore tutela degli addetti ai lavori e di una migliore qualità del servizio espletato,

 

Pag. 3

a vantaggio e nell'interesse degli utenti, ma anche di tutti i cittadini;

          f) è maggiormente tutelata la categoria delle guardie particolari giurate dal punto di vista giuslavoristico (tanto dal punto di vista previdenziale che della sicurezza);

          g) divengono requisiti essenziali per diventare guardia particolare giurata un diploma di scuola secondaria di secondo grado e un attestato professionale;

          h) è stata prevista l'espressa qualificazione giuridica degli agenti giurati riconoscendo loro la qualità di incaricato di pubblico servizio, risolvendo così le discrasie sul punto intervenute in dottrina e in giurisprudenza, in merito alla qualifica ed al ruolo rivestiti da tali soggetti, anche a fini penali;

          i) si istituiscono la Commissione consultiva centrale per le attività di sicurezza complementare e gli osservatori regionali con il compito di monitorare l'attività sul territorio;

          l) si puntualizza con maggiore dettaglio la disciplina dei portavalori e dei custodi;

          m) sono puniti con rigore l'esercizio abusivo dell'attività di sicurezza complementare e altri gravi omissioni su tale attività soggetta ad autorizzazioni amministrative.

      Abbiamo nella presente proposta di legge bandito volontariamente l'accostamento del sostantivo «sicurezza» all'aggettivo «sussidiaria», preferendo l'aggettivo «complementare» poiché riteniamo che spetti esclusivamente a pubbliche autorità tutelare la sicurezza sociale, oltre all'incolumità fisica, dei cittadini. Pensare che le guardie particolari giurate e le figure assimilate svolgano un compito sussidiario rispetto alle Forze dell'ordine significa inserirle strutturalmente tra quelle Forze che possono in qualche maniera limitare le libertà dei cittadini mentre, a nostro avviso, ciò può avvenire esclusivamente in maniera episodica e con precise garanzie. Abbiamo l'ambizione di mettere ordine e di modernizzare un settore che coinvolge un novero di fruizione amplissima: dalle banche agli aeroporti, dalle grandi stazioni ferroviarie ai principali complessi museali fino ai quattro casinò presenti nel territorio nazionale. Si tratta di una normativa richiesta dalla maggioranza degli operatori del settore e utile anche a semplificare i lavori degli enti pubblici che oggi contraggono migliaia di appalti per la sicurezza complementare o la vigilanza.

 

Pag. 4